VOLONTARIATO – Normativa regionale

 Ai sensi del disposto di cui all’art. 115 della L.R. 15/03/2001 n. 5 di modificazioni ed integrazioni alla L.R. 26/04/2000 n. 44.

Art. 115. (Funzioni delle Province)
(omissis)
2. Sono trasferite alle Province le seguenti funzioni amministrative:
(omissis)
b) l’istituzione della sezione provinciale del registro delle organizzazioni di volontariato, l’iscrizione e la cancellazione dal registro stesso, nonche’ i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente; (omissis)

a decorrere dal 01 gennaio 2002 sono state istituite le Sezioni Provinciali del Registro delle Organizzazioni di Volontariato e, pertanto, sono state ad Esse demandate le funzioni precedentemente attribuite al Settore Programmazione sanitaria della Regione Piemonte.

Pubblichiamo quindi gli indirizzi ed i nominativi dei singoli referenti provinciali ricordando che resta invariato il termine del 31 luglio di ciascun anno per l’invio di copia del bilancio consuntivo e preventivo delle singole Associazioni iscritte, unitamente alla relazione dettagliata sull’attività svolta nell’anno precedente.
Ricordiamo, inoltre, che è fatto obbligo a ciascuna Associazione la comunicazione, alla Sezione Provinciale di competenza, delle eventuali variazioni attinenti la Sede Legale e/o le nomine Statutarie intercorse in seno all’Associazione medesima